IL MINORE DI ETA’ INFERIORE AI 14 ANNI AFFETTO DA DIABETE TIPO 1 INSULINO DIPENDENTE HA DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Si è conclusa positivamente la vicenda, da me seguita quale avvocato dell’INCA, di un minore, non ancora quattordicenne, affetto da diabete tipo 1 insulino dipendente, a cui l’INPS aveva revocato l’indennità di accompagnamento in precedenza concessa.
Il giudice del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 515/2018, ha infatti ripristinato l’indennità di accompagnamento in favore del minore, da poco undicenne, evidenziando come il minore necessita di un “livello elevato e continuo di assistenza” non essendo in grado, a causa della patologia di cui è affetto, di alimentarsi da solo e di accorgersi e avvisare gli adulti dell’insorgere di una crisi ipoglicemica.
Secondo il giudice, non esclude il diritto al beneficio il fatto che il difetto di autonomia si manifesti solo in alcune fasi del giorno avendo egli fatto proprio l’orientamento della Cassazione, che con l’ordinanza n. 2600 del 31.1.2017, ha così statuito in merito alla nozione di incapacità continua:”la nozione di incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno del suddetto aiuto, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva”.
Va peraltro precisato che tale orientamente parrebbe ravvisabile anche nelle linee – guida redatte dalla Commissione Medica superiore dell’INPS, a firma del Prof. Massimo Piccioni.
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